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Il Servizio di Mediazione Familiare

La mediazione familiare costituisce un servizio di rilevanza sociale che diffonde e promuove la cultura della risoluzione alternativa delle controversie e tende a frenare la dilagante conflittualità tra coniugi/partners/genitori e figli. Detta procedura – improntata ai principi di informalità, celerità, oralità, riservatezza e non pregiudicante il ricorso alla giurisdizione ordinaria o alla negoziazione assistita – integra, in assenza di situazioni di violenza e/o dipendenze, un’azione di sostegno in contesti di criticità nell’ambito dei procedimenti di separazione, divorzio, interruzione della convivenza e crisi delle relazioni parentali e mira a gestire la conflittualità tra i genitori (anche con l’assistenza dei legali di fiducia), alla loro cooperazione finalizzata al raggiungimento di accordi condivisi ed equilibrati nell’interesse/benessere preminente della prole, alla riattivazione del dialogo e della comunicazione tra i componenti del nucleo familiare che si trovino a vivere una situazione di conflitto al fine di pervenire alla riorganizzazione dei legami familiari. Alla mediazione familiare le parti possono accedere spontaneamente, congiuntamente o meno, o su invito del Giudice o degli operatori del diritto coinvolti nella gestione del conflitto familiare. Il Mediatore aiuta, quindi, le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare. L’avvio del procedimento di mediazione familiare si determina a mezzo del deposito di una domanda, anche congiunta o contestuale. Gli incontri di mediazione, della durata circa di 30/45 minuti cad. a cadenza quindicinale, potranno effettuarsi in presenza ma anche telematicamente, previo formale consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, mediante sistemi di videoconferenza utilizzabili da persone autorizzate e che, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, consentano il riconoscimento e l’individuazione dei partecipanti nonché la tutela della riservatezza di cui all’art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Il Mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato. E’ ammessa l’eventuale presenza di legali assistenti le parti esclusivamente al primo e all’ultimo incontro.